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TITOLO 1°
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COSTITUZIONE
- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA COMPOSIZIONE - SCOPO
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Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Durata
- Sede - Giurisdizione
1.1 - L'Associazione Direttori Albergo (Ada Italia),
fondata nel 1956 a Milano, ristrutturata
secondo il presente Statuto, ha sede in Roma e durata illimitata.
1.2 - L'Associazione ha la propria giurisdizione sul territorio
nazionale e dell'Unione Europea e la estende sui Soci che
per qualsiasi motivo prestano la loro opera all'estero.
1.3 - La Sede Legale dell'Associazione può essere cambiata
su proposta del Consiglio delle Regioni, approvata con almeno
il 50% + 1 degli aventi diritto e ratificata, a maggioranza
qualificata, dall'Assemblea dei Soci.
1.4 - L'Associazione è dotata di un labaro azzurro, bordato
con il tricolore della bandiera italiana, con al centro l'anno
di fondazione e un timone dorato con la denominazione ADA-ITALIA.
Il distintivo degli Associati riproduce un timone color oro
e la dicitura "Associazione Direttori Albergo".
Art. 2 - Scopi
2.1 - L'Associazione ha carattere professionale
e sviluppa al suo interno e all'esterno doverose relazioni
sociali, allo scopo di valorizzare, in generale, gli aspetti
peculiari della società civile e, in particolare, il patrimonio
culturale di settore, i valori della tradizione alberghiera,
il progresso scientifico e tecnologico, la ricerca, svolgendo,
con ogni possibile forma, qualsiasi azione consentita, utile
e giovevole alla crescita culturale, professionale e civile
dei propri Associati.
2.2 - A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, l'ADA
si propone di:
a) assistere con ogni opportuna e possibile forma i propri
Associati;
b) sviluppare iniziative finalizzate all'aggiornamento, alla
formazione, al perfezionamento professionale, e culturale,
dei Soci e non Soci, mediante il proprio Centro Studi Manageriali,
o altri organismi di supporto;
c) Costituire organismi di cooperazione fra i Soci che siano
di supporto agli scopi sociali dell'Associazione e alle sue
attività;
d) Designare propri rappresentanti in tutti gli enti e/o organismi
nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta e consentita.
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TITOLO II°
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DEI SOCI
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Art. 3 - Composizione
3.1 - Dell'Associazione Direttori Albergo possono
far parte: i direttori di albergo, di motels, di centri vacanze,
di villaggi turistici, i Commissari di bordo. Possono, altresì,
essere ammessi quei soggetti, le cui funzioni professionali
siano assimilabili alle funzioni direttive e che abbiano la
responsabilità di conduzione, parziale o totale, di strutture
ricettive, o che per motivi culturali e professionali abbiano
interesse a partecipare all'attività associativa e le cui
esperienze possono essere utilizzate a vantaggio dell'A.D.A.
Art. 4 - Ammissibilità e cessazione del rapporto
associativo
4.1 - La valutazione sull'ammissibilità del candidato
è di competenza del Comitato Direttivo Regionale del territorio
dove, all'atto della presentazione della domanda, il candidato
presta la sua opera professionale. Le procedure di ammissione
sono demandate al Regolamento.
4.2 - La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni inviate a mezzo raccomandata a.r. entro
e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
b) per radiazione deliberata dalla Giunta Esecutiva, sentito
il parere vincolante del Collegio dei Probiviri;
c) per mancato pagamento della quota associativa, fatti salvi
i diritti di recupero da parte dell'Associazione.
Le preventive contestazioni dei provvedimenti previsti dalla
lettera b) sono disciplinate dal Regolamento.
Art. 5 - Categorie dei Soci
5.1 - L'Associazione Direttori Albergo è strutturata
secondo le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Effettivi;
b) Soci Pensionati;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari;
e) Soci Aspiranti.
Il regolamento di attuazione fissa le declaratorie delle suddette
categorie. Il diritto di elettorato, attivo e passivo, è prerogativa
delle solo categorie a), b), c).Restano esclusi da tale facoltà
i Soci Onorari e i Soci Aspiranti.
Art. 6 - Quota sociale
6.1 - Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari,
sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, fissata
su proposta della Giunta Esecutiva e approvata, con il 50%
+ 1 dei voti degli aventi diritto, dal Consiglio delle Regioni.
6.2 - Il Consiglio delle Regioni, su proposta della Giunta
Esecutiva, sentito il parere degli Associati, determina le
ripartizioni territoriali di competenza.
6.3 - I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento di una tassa
di ammissione, il cui importo, su proposta della Giunta Esecutiva,
è deliberato dal Consiglio delle Regioni.
6.4 - La quota annuale e la tassa di ammissione devono essere
pagate per intero. Tuttavia per i Soci che vengono ammessi
nel 2° semestre, la sola quota sociale viene ridotta del 50%.
6.5 - Il pagamento della quota sociale deve avvenire perentoriamente
entro il 28 febbraio di ogni anno, e s'intende anticipata
per l'esercizio sociale in corso. Sono tenuti al pagamento
della quota sociale anche i Soci dimissionari che non abbiano,
perentoriamente, rassegnato le proprie dimissioni entro il
31 dicembre dell'anno precedente, giusto l'art. 4.2 del presente
Statuto.
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TITOLO III°
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DEGLI
ORGANI SOCIALI
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Art. 7 - Organi dell'Associazione
a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
b) le Assemblee Generali dei Soci;
c) il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Consiglio delle Regioni;
f) la Commissione Elettorale Nazionale;
g) la Segreteria Nazionale;
h) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
i) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
l) i Presidenti Regionali;
m) i Comitati Direttivi Regionali;
n) i Revisori dei Conti Regionali;
Altre norme statutarie, e di regolamento, fissano il funzionamento
di tali organismi.
Art. 8 - Ordinamento dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale (Nazionale) è costituita
da tutti i Soci aventi diritto. Adotta le sue deliberazioni
in base a votazione personale, o per delega, nel luogo, nell'ora,
nel giorno stabiliti, o a mezzo di referendum.
8.1 - L'Assemblea Generale (Nazionale) è Ordinaria e Straordinaria.
8.2 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno,
entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'assolvimento dei compiti istituzionali, e tutte le volte
che lo ritenga necessario la Giunta Esecutiva, il Consiglio
delle Regioni, o ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei
Soci aventi diritto al voto. Su proposta del Presidente Nazionale
e con voto favorevole maggioritario del Consiglio delle Regioni,
il termine di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per i
compiti istituzionali, può essere spostato a sei mesi.
8.3 - L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente
Nazionale o su richiesta del Consiglio delle Regioni con propria
decisione, a maggioranza in prima convocazione e con due quinti
degli aventi diritto in seconda convocazione.
Art. 9 - Diritto di voto
9.1 - Il diritto di voto è riservato a tutti i
Soci in regola con il versamento della quota associativa al
28 febbraio di ogni anno.
9.2 - Ai Soci Onorari, che sono esclusi da tale facoltà, può
essere richiesto un voto consultivo.
9.3 - Il voto può essere per alzata di mano con modalità stabilite
dal Regolamento, o a scrutinio segreto. Per le elezioni alle
cariche sociali, per votazioni che riguardano le singole persone
e per gli aspetti precisati dal Regolamento, la votazione
è a scrutinio segreto.
9.4 - E' facoltà del singolo Socio, avente diritto al voto,
di fare richiesta, prima di ogni votazione, di appello nominale;
in particolar modo per aspetti di natura economica e patrimoniale.
Art. 10 - Convocazione delle Assemblee
10.1 - Alla convocazione dell'Assemblea Generale
dei Soci provvede il Presidente Nazionale. Le Assemblee Regionali
sono convocate dai Presidenti Regionali. In entrambi i casi,
la convocazione deve essere spedita almeno trenta giorni prima
e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il
luogo di riunione.
10.2 - In caso di referendum le schede contenenti l'ordine
del giorno, con l'indicazione degli argomenti per i quali
si chiede di deliberare, dovranno essere spedite ai Soci,
in ordine alfabetico, a mezzo raccomandata, entro le 48 ore
dalla data di convocazione, tutte nello stesso giorno.
10.3 - Ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali, che
deve essere segreto, il voto per referendum può essere anche
palese.
10.4 - Il giorno di chiusura della votazione per referendum
è il 30° dalla data di spedizione, e fa fede la data del timbro
postale. Per l'apertura delle buste si attenderà 10 giorni,
e avverrà in presenza della Commissione Elettorale Nazionale
nella sede prevista, sia essa la Sede Legale, sia essa la
sede di un Notaio, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo
e il quindicesimo giorno, in una unica soluzione.
10.5 - Le Assemblee possono svolgersi in luogo diverso dalla
Sede Legale, anche al di fuori dei confini nazionali con delibera,
a maggioranza qualificata, del Consiglio delle Regioni che
ha competenza in tal senso.
Art. 11 - Validità delle Assemblee
11.1 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione quando siano presenti, o per delega,
almeno un terzo dei Soci; e in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei Soci presenti o per delega.
11.2 - L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita
quando siano presenti, o rappresentati per delega, la metà
più uno degli aventi diritto al voto.(vedi art. 9.1)
11.3 - Ogni Socio può farsi rappresentare a mezzo di delega
scritta, su apposito modello timbrato e firmato dalla Segreteria
Generale, da altro Socio avente diritto al voto. Tale facoltà
è esclusa nei casi di votazione per referendum.
11.4 - Ogni Socio non può cumulare più di due deleghe.
Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea
12.1 - Ogni Assemblea elegge, a maggioranza dei
voti presenti o per delega, il proprio Presidente, e sino
a cinque scrutinatori effettivi, e due supplenti, che costituiscono
la Commissione di Verifica dei Poteri.
12.2 - Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea,
il quale, per la registrazione, può far uso di adeguati mezzi
tecnologici.
12.3 - Entro trenta giorni dall'Assemblea, il Segretario provvede
a redigere il verbale, che sarà sottoscritto, per le vie brevi,
dal Presidente dell'Assemblea e dalla Commissione di Verifica
dei Poteri e sarà trasmesso per gli atti di propria competenza
alla Segreteria Generale.
12.4 - Sono ineleggibili a tali cariche i Soci che rivestono
cariche sociali a qualsiasi livello.
12.5 - Nelle Assemblee Regionali il numero degli scrutinatori
è fissato in numero di tre e svolgono, anch'essi, il ruolo
di Commissione Elettorale e di Verifica dei Poteri.
Art. 13 - Deliberazioni delle Assemblee
13.1 - Le Assemblee deliberano validamente con
voto della maggioranza, semplice o qualificata, dei Soci aventi
diritto al voto, a seconda che si tratti di Assemblea Ordinaria
o Assemblea Straordinaria.
13.2 - Le Assemblee Ordinarie possono deliberare a maggioranza
semplice, salvo che non sia espressamente richiesta la votazione
a maggioranza qualificata.
Le Assemblee Straordinarie deliberano sempre a maggioranza
qualificata.
Per maggioranza semplice s'intende la metà dei voti più uno
degli aventi diritto al voto, presenti o per delega, risultanti
dall'appello nominale preliminare e che hanno determinato
il quorum.
Per maggioranza qualificata s'intende il totale dei voti pari
a tre quinti dei Soci presenti, o per delega, risultanti dall'appello
nominale preliminare e che hanno determinato il quorum.
13.3 - Ai fini della determinazione del "quorum", gli astenuti
sono da considerare nel conteggio.
13.4 - Alle Assemblee possono partecipare esclusivamente i
Soci dell'Associazione.
Art. 14 - Competenze delle Assemblee
14.1 - Spetta alla Assemblea Generale Ordinaria
(Nazionale):
a) valutare la relazione della Giunta Esecutiva sull'attività
svolta dall'Associazione nell'anno precedente;
b) determinare le linee generali dell'Associazione in conformità
agli scopi statutari e in relazione alle proposte del Consiglio
delle Regioni, della Giunta Esecutiva, o dei singoli Soci
iscritti a parlare;
c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
d) valutare, e deliberare, eventuali ricorsi avversi su presunte
irregolarità in occasione dell'elezioni degli organismi nazionali.
14.2 - Spetta alla Assemblea Regionale dei Soci:
a) determinare indirizzi e linee di programma da sottoporre
al Consiglio delle Regioni;
b) esaminare, in apposite riunioni, il bilancio preventivo
e consuntivo generale dell'Associazione ed esprimere il proprio
parere al Consiglio delle Regioni;
c) approvare il rendiconto delle entrate e delle uscite della
propria regione;
d) eleggere i propri organi regionali;
e) designare delegati provinciali per lo sviluppo associativo;
f) designare propri candidati per le elezioni nazionali di
Revisori dei Conti e di Probiviri.
Art. 15 - Della Giunta Esecutiva
15.1 - La Giunta Esecutiva si compone di sette
Soci, eletti ogni quattro anni, a mezzo referendum, secondo
le modalità del Regolamento Generale dell'Associazione. Essa
è così composta:
· Un Presidente Nazionale;
· Tre Vice-Presidenti Nazionali di cui uno "Vicario";
· Un Amministratore;
· Due Consiglieri.
15.2 - Alla Giunta Esecutiva spettano tutte le facoltà di
ordinaria e straordinaria amministrazione, nel perseguimento
delle finalità istituzionali, e in conformità alle norme statutarie
e di regolamento; alle indicazioni di programma approvate
dall'Assemblea Generale dei Soci.
Provvede inoltre:
a) nell'ambito delle linee politiche generali dell'Associazione
a determinare, con apposita delibera, i poteri e i limiti
dell'Amministratore;
b) a predisporre la relazione morale e finanziaria, nonché
il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea
Generale dei Soci;
c) a designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti
gli organismi nazionali in cui tale rappresentanza sia prevista,
richiesta o consentita;
d) a costituire commissioni tecniche, temporanee o permanenti,
per l'esame di particolari problemi, nominandone i rispettivi
componenti e determinandone i relativi poteri;
e) a deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie, attive
e passive;
f) a garantire, anche per mezzo di propri organi, o di consulenti
esterni, servizi di carattere legale, tecnico, economico,
finanziario, sindacale, previdenziale e di formazione professionale;
g) ad attuare quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento
degli scopi statutari;
h) a deliberare, secondo le norme statutarie e le modalità
regolamentari, i periodi entro i quali debbano essere svolte
le elezioni, sia regionali, sia nazionali.
15.3 - I Soci eletti alla carica di Presidente, di Vice-Presidente,
non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Sono rieleggibili a queste cariche dopo la interruzione di
un mandato, ma sono eleggibili ad altre cariche.
15.4 - In caso di dimissioni di uno, o più componenti la Giunta
Esecutiva, Vice-Presidenti compresi, il Presidente ha facoltà
di cooptare uno o più soci effettivi purché non ricoprano
già altre cariche sociali
15.5 - In caso di indisponibilità provvisoria del Presidente,
e sino a un massimo di 120 giorni, lo stesso viene sostituito
dal Vice-Presidente "Vicario". In caso di indisponibilità
definitiva si procede, secondo le modalità regolamentari,
a nuove elezioni della intera Giunta e il Vice-Presidente
"Vicario" e l'attuale Giunta restano in carica per gli adempimenti
istituzionali e l'ordinaria amministrazione.
15.6 - Nei 120 giorni che precedono le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali, La Giunta Esecutiva può adottare solo
provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli relativi
agli adempimenti di tipo istituzionale.
15.7 - Alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, componenti
della Giunta Esecutiva, sono ineleggibili quei Soci che abbiano
già assunto cariche sociali territoriali.
15.8 - Le riunioni della Giunta Esecutiva sono riservate.
Alle stesse possono partecipare i componenti di tale organismo,
il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Coordinatore del Consiglio delle Regioni, senza
diritto di voto, e di intervento, che è riservato, invece,
per i suoi compiti istituzionali, al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti.
15.9 - Le sedute sono verbalizzate, in apposito libro vidimato
e timbrato, dalla Segreteria Generale dell'Associazione.
Art. 16 - Del Consiglio delle Regioni
16.1 - Il Consiglio delle Regioni è costituito
dai Presidenti Regionali in carica eletti ogni quattro anni
a mezzo di apposite Assemblee Regionali, secondo le modalità
previste dal Regolamento.Tale organismo ha carattere propositivo
e di controllo. Tuttavia, nel corso del mandato, su proposta
motivata del Presidente Regionale "in carica" la regione ha
facoltà di sostituire permanentemente, in seno al Consiglio,
il proprio rappresentante istituzionale con altro Socio, eletto
in apposita seduta dell'Assemblea Regionale dei Soci. Nel
caso in cui tale delegato, per qualsiasi ragione, sia oggettivamente
impedito, verrà riproposta nuova designazione con le modalità
del comma precedente.
16.2 - Il Consiglio delle Regioni elegge al proprio interno,
a maggioranza semplice, un coordinatore, un vice-coordinatore
e un segretario.
16.3 - Al Consiglio delle Regioni compete:
a) di predisporre la relazione sulla propria attività da sottoporre
all'Assemblea Generale dei Soci;
b) la trasmissione al Presidente Nazionale di ogni delibera
approvata, sia per propria determinazione, sia che si tratti
di richiesta delle regioni;
c) l'approvazione, a maggioranza del 50 più uno per cento
degli aventi diritto, delle quote sociali e delle sue ripartizioni,
su proposta motivata da parte della Giunta Esecutiva;
d) l'esame e le delibere su problemi di categoria, sia pure
in armonia con gli indirizzi fissati dalle Assemblee dei Soci
(Regionali e Nazionali);
e) la facoltà di promuovere la sfiducia costruttiva nei confronti
della Giunta Esecutiva e sottoporla all'Assemblea Generale
dei Soci, motivandola, nel qual caso il Presidente in carica
dovrà essere preventivamente ascoltato in ordine alle ragioni
che hanno determinato la richiesta di promuovere la "sfiducia
costruttiva";
f) di esaminare le eventuali proposte per il cambio della
Sede Legale;
g) la nomina, al proprio interno, secondo le modalità regolamentari,
di numero 6 membri, che aggiunti al Coordinatore del Consiglio,
costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), i
occasione delle elezioni del rinnovo delle cariche sociali
e in relazione a tutti i momenti istituzionali in cui sia
previsto il voto per referendum;
h) il parere e l'esame del bilancio consuntivo, e preventivo,
da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea Generale dei
Soci;
i) la nomina, secondo le modalità previste, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
l) su proposta della Giunta Esecutiva, la nomina delle cariche
sociali del Centro Studi Manageriali e del Comitato Scientifico;
m) l'esame informale dei risultati delle società partecipate
inserendo i risultati e le osservazioni nella propria relazione
all'Assemblea Generale dei Soci;
n) l'autonoma convocazione, almeno due volte all'anno, per
i compiti istituzionali e tutte le volte che il Coordinatore
lo ritenga o almeno un quinto degli aventi diritto ne faccia
motivata richiesta.
16.4 - Il Presidente Nazionale e i Componenti la Giunta Esecutiva,
preventivamente e formalmente informati entro i termini di
regolare convocazione, hanno diritto di partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio delle Regioni.
16.5 - Le spese di funzionamento del Consiglio delle Regioni,
nell'ambito del bilancio annuale dell'Associazione, sono a
carico delle singole e rispettive regioni.
16.6 - Le riunioni del Consiglio delle Regioni sono riservate
ai propri membri e ai soggetti espressamente previsti. Possono
assistere, senza diritto di parola e di voto, i Soci che ne
facciano richiesta, anche seduta stante, previa identificazione
dei medesimi da parte del Coordinatore del Consiglio.
Art. 17 - Del Presidente Nazionale
17.1 - Il Presidente Nazionale:
a) presiede la Giunta Esecutiva;
b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte
a terzi, e in giudizio, e la firma sociale;
c) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale
dei Soci, del Consiglio delle Regioni e della stessa Giunta
Esecutiva, nei modi e nei termini da tali organismi fissati;
d) ha la responsabilità, in solido, con l'Amministratore della
gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
e) ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio
delle Regioni e, ove ritenuto, nelle riunioni regionali anche
delegando un membro della Giunta Esecutiva.
f) determina, secondo le norme statutarie, e regolamentari,
il periodo di elezione e provvede ad informare i Soci;
g) provvede a convocare l'Assemblea Generale dei Soci e la
Giunta Esecutiva, per i compiti statutari e gli adempimenti
istituzionali;
h) indice, e firma la convocazione, dei referendum;
i) se ritenuto, conferisce deleghe ai Vice-Presidenti e ai
membri della Giunta, fissandone, con apposita delibera presidenziale,
i poteri e i limiti, con relativa facoltà di revoca in qualsiasi
momento, sia pure con provvedimento motivato;
l) ratifica le ammissioni di nuovi Soci e firma gli atti relativi
e il diploma di appartenenza all'Associazione;
m) provvede a ratificare i provvedimenti di decadenza, o di
radiazione dall'Associazione, secondo le modalità statutarie
e i regolamenti, e ne firma gli atti.
17.2 - In caso di temporaneo impedimento, nei termini fissati
dalle norme statutarie, lo sostituisce nelle funzioni il Vice-Presidente
"Vicario".
Art. 18 - Dei Vice-Presidenti Nazionali
18.1 - I Vice-Presidenti coadiuvano, in relazione
alle deleghe ricevute, il Presidente nell'espletamento delle
sue funzioni.
18.2 - Le deleghe sono conferite, o revocate, secondo le modalità
statutarie.
Art. 19 - Della Commissione Elettorale Nazionale
(CEN)
19.1 - La Commissione Elettorale Nazionale (CEN),
designata secondo le modalità del presente Statuto, e resa
operativa secondo il Regolamento dell'Associazione, quando
previsto, assume la funzione di "Commissione di Verifica dei
Poteri", e i suoi componenti quella di "scrutinatori" nel
seggio elettorale.
19.2 - Ad essa compete di garantire il corretto svolgimento
delle operazioni elettorali, nei casi previsti e di espletare
ogni e qualsiasi formalità prevista dalle norme statutarie
e dai regolamenti dell'Associazione.
19.3 - Essa è presieduta dal Coordinatore del Consiglio delle
Regioni. Nomina, autonomamente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Art. 20 - Della Segreteria Generale
20.1 - Alla Segreteria Generale competono le funzioni
di coordinamento organizzativo, amministrativo, limitatamente
alle responsabilità istituzionali e agli aspetti burocratici
e di funzionamento degli uffici, sia centrali che periferici.
Ad essa compete di garantire l'uso di dati riservati e personali
secondo le vigenti norme di Legge (privacy) e la responsabilità
del corretto e buon funzionamento dell'attività centrale in
ordine agli uffici.
20.2 - In particolare, a solo titolo esemplificativo, e non
esaustivo, vengono elencate alcune funzioni:
a) coordina e intrattiene relazioni con i Segretari regionali,
per i compiti che sono propri e li assiste nell'espletamento
delle operazioni procedurali;
b) cura le registrazioni contabili, in entrata e in uscita,
le anagrafiche relative ai Soci e i loro cambiamenti di indirizzo,
anche con l'ausilio dei mezzi informatici;
c) coordina l'attività organizzativa, logistica e contabile,
in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci;
d) su disposizione del Presidente Nazionale definisce gli
ordini del giorno delle riunioni di Giunta, di Assemblea Generale
dei Soci, e segue il loro iter formale nei termini fissati
dalle norme statutarie e di Regolamento;
e) cura la compilazione, la tenuta e la conservazione dei
libri sociali secondo le disposizioni di Legge e di regolamento
dell'Associazione;
f) per conto del Presidente Nazionale mantiene rapporti funzionali
con i Presidenti Regionali;
g) su incarico del Coordinatore del Consiglio delle Regioni
formula gli ordini del giorno per le convocazioni, e per ogni
altro compito istituzionale, del predetto Consiglio, seguendone
il regolare e corretto iter informativo;
h) redige i verbali della Giunta Esecutiva, del Collegio dei
Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
i) provvede alle convocazioni del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri, su incarico e a firma
dei Presidenti dei rispettivi organismi;
l) assiste il Collegio dei Revisori dei Conti in occasione
delle loro visite ispettive;
m) su incarico dell'Amministratore, provvede nei termini e
nei modi da questi fissati, ai solleciti di pagamento delle
quote sociali;
n) provvede alla stesura di rapporti periodici per il Presidente
Nazionale;
o) definisce le pratiche di ammissione, ne controlla il corretto
iter statuale e amministrativo e predispone le operazioni
di ratifica di ammissione a cura del Presidente Nazionale.
Art. 21 - Del Collegio dei Probiviri
21.1 - Il Collegio dei Probiviri, presieduto dal
Socio primo eletto per tale organismo, è composto da tre titolari
e due supplenti.
21.2 - Esso dura in carica quattro anni ed è designato, secondo
le norme statutarie e il regolamento, dal Consiglio delle
Regioni.
21.3 - Il Collegio dei Probiviri viene eletto nella seduta
di insediamento del Consiglio delle Regioni che, in tale occasione,
è presieduta dal Presidente dell'A.D.A. Relaziona all'Assemblea
Generale.
21.4 - Al Collegio dei Probiviri compete:
a) di costituire un Giurì D'onore che, in prima istanza, possa
ricomporre le eventuali controversie che dovessero insorgere
fra i Soci: esso è composto da tre membri dell'Associazione,
che abbiano almeno dieci anni di anzianità associativa ed
è presieduto dal più anziano in età anagrafica;
b) di pronunciarsi in merito alla radiazione dei Soci e alle
eventuali opposizioni degli stessi; di esprimere il proprio
parere motivato sull'eventuale rifiuto di ammissione di un
candidato o di reiscrizione di ex-Socio;
c) di vigilare sull'applicazione e l'osservanza delle norme
statutarie e regolamentari e, ove richiesto, esprimere il
proprio parere su quesiti circa l'interpretazione delle norme
medesime;
d) di pronunciarsi, su richiesta del Presidente Nazionale
o del Consiglio delle Regioni, su ogni altro argomento che
abbia attinenza con il buon nome dell'Associazione.
21.5 - Alle cariche di Probiviri sono ineleggibili coloro
che nel corso delle tornate elettorali per il nuovo quadriennio
siano già stati eletti a cariche regionali.
21.6 - Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei
Probiviri vale quanto sancito dall'art. 15.3 del presente
Statuto
21.7 - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di
uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, sia titolari,
sia supplenti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio
delle Regioni, in apposita seduta, secondo le modalità di
Regolamento.
Art. 22 - Del Collegio dei Revisori dei Conti
22.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto
dal Socio primo eletto per tale organismo, è composto da tre
titolari e due supplenti.
22.2 - Esso dura in carica quattro anni ed è designato, secondo
le norme statutarie e il regolamento, dal Consiglio delle
Regioni.
22.3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto nella
seduta di insediamento del Consiglio delle Regioni che, in
tale occasione, è presieduto dal Presidente dell'A.D.A.
22.4 - Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo
della gestione economica-finanziaria dell'Associazione.
22.5 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha
facoltà di intervento, senza diritto di voto, alle riunioni
della Giunta Esecutiva. In riferimento al suo compito istituzionale,
egli può intervenire con raccomandazioni che devono essere
verbalizzate nell'apposito registro dei lavori di Giunta ed
informa il Collegio nella prima riunione utile.
22.6 - Il Collegio dei Revisori dei conti, a mezzo del suo
Presidente, relaziona all'Assemblea Generale dei Soci.
22.7 - Alle cariche di Revisori dei Conti non sono eleggibili
coloro che nel corso delle tornate elettorali per il nuovo
quadriennio siano già stati eletti a cariche regionali.
22.8 - Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti vale quanto sancito dall'art. 15.3 del
presente Statuto
22.9 - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di
uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni,
in apposita seduta, secondo le modalità di Regolamento.
Art. 23 - Degli Organismi Regionali
23.1 - In ciascuna regione ove si trovino almeno
10 Soci aventi diritto al voto, questi si organizzano in organismo
regionale autonomo, e i suoi componenti partecipano alla vita
associativa nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto
e dalle modalità di Regolamento.
23.2 - Nel caso in cui in una regione i Soci siano meno di
dieci, il Consiglio delle Regioni, con propria delibera motivata,
dispone che siano aggregati ad una regione limitrofa.
23.3 - Con richiesta motivata la regione che, pur avendo un
numero di Soci superiori a 10, non riesce a svolgere attività
sociali, può richiedere al Consiglio delle Regioni di essere
aggregata ad altra.
Art. 24 - Organi della Regione
24.1 - Sono Organi della regione, e sono eletti
almeno sessanta giorni prima delle elezioni, per referendum,
delle cariche sociali nazionali:
a) l'Assemblea Regionale dei Soci;
b) il Presidente Regionale;
c) il Comitato Direttivo;
d) il Revisore dei Conti.
24.2 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente ed
è composto dal medesimo, dal Vice-Presidente, che lo sostituisce
in caso di impedimento temporaneo, dal Segretario, dal Tesoriere.
24.3 - Le cariche sociali durano quattro anni, salvo cessazione
anticipata di una delle cariche per la quale si deve procedere
a nuove elezioni, secondo le modalità di regolamento.
24.4 - Nell'ambito delle proprie competenze territoriali,
il Presidente Regionale ha la rappresentanza dell'Associazione
verso i terzi e in giudizio. Egli è componente di diritto
del Consiglio delle Regioni e dura in carica sino alla scadenza,
o per dimissioni, o per mozione di sfiducia costruttiva deliberata,
a maggioranza qualificata, dall'Assemblea Regionale dei Soci.
In tale caso, entro sessanta giorni, il Vice-Presidente convoca
nuove elezioni secondo le modalità espresse nel Regolamento.
24.5 - Nell'ambito delle attività istituzionali, le regioni
o l'organismo assimilabile, si avvale delle risorse definite
dal bilancio preventivo nazionale e da eventuali proprie autonome
risorse. Queste possono essere costituite da:
a) da una quota parte dei contributi associativi pagati dai
Soci della propria regione, nella misura determinata dalla
Giunta Esecutiva e ratificata, annualmente, dal Consiglio
delle Regioni;
b) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
c) dalle erogazioni straordinarie in favore delle attività
regionali deliberate in autonomia dall'Assemblea Generale
dei Soci della regione;
d) da eventuali lasciti o donazioni;
e) da contributi ricevuti da enti o altri soggetti in occasioni
di manifestazione a carattere locale e/o nazionale.
24.6 - Il Comitato Direttivo determina, di volta in volta,
le modalità di spesa e, annualmente, il rendiconto di entrate
e di uscite.
24.7 - I fondi sono depositati, a firma congiunta del Presidente
e del Tesoriere, presso istituto di credito o ente assimilabile.
24.8 - Il Revisore dei Conti "regionale" provvede, almeno
due volte all'anno, alla verifica dei libri contabili, dei
giustificativi di spesa e delle riversali di cassa.
24.9 - Entro il 31 gennaio di ogni anno, su convocazione scritta
del Presidente Regionale, l'Assemblea Generale dei Soci esamina
il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo provvedendovi
con opportuna delibera.
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TITOLO IV°
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DEL PATRIMONIO
- DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
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Art. 25 - Il Patrimonio Sociale
25.1 - Per il perseguimento delle finalità istituzionali
l'ADA si avvale di ogni iniziativa utile, conforme alle norme
statutarie, realizzandola con il proprio patrimonio associativo.
25.2 - Il patrimonio sociale è costituito:
a) da eventuali beni immobili e mobili e relativi redditi,
regolarmente inventariati ed aggiornati;
b) dalle quote annuali versate dai Soci;
c) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
d) dalle erogazioni e lasciti in favore dell'Associazione;
e) da un fondo di riserva determinato annualmente dalla Giunta
Esecutiva secondo criteri di oculatezza e con la diligenza
del buon padre di famiglia.
25.3 - Per eventuali settori di attività, i cui aspetti economici
e finanziari siano da differenziare, sia per la loro natura,
sia per il loro volume, dalla normale attività di cooperazione,
o da altre forme giuridiche ritenute adeguate, sono regolamentati
secondo criteri fissati dalla Giunta Esecutiva e ratificati
dall'Assemblea Generale dei Soci.
25.4 - Le modalità di spesa e di entrata, sia nell'ambito
nazionale sia regionale, sono determinate da criteri fissati
dalla Giunta Esecutiva, secondo le norme statutarie, e sentito
il parere - non vincolante - del Consiglio delle Regioni.
25.5 - La gestione delle risorse finanziarie è determinata
dalla Giunta Esecutiva, mediante rapporti bancari o con altro
ente assimilabile, i cui conti correnti sono a firma del Presidente
o dell'Amministratore.
Art. 26 - Del bilancio preventivo, consuntivo
e dello stato patrimoniale
26.1 - Per ciascun anno finanziario, in coincidenza
con l'anno solare, la Giunta Esecutiva dell'Associazione redige
il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale terminato, e
quello preventivo per l'anno successivo, e lo sottopone agli
organismi previsti dallo Statuto, nei tempi e nei modi statuali.
26.2 - Per le attività partecipate, la Giunta Esecutiva fornisce,
con nota separata al bilancio, informazioni utili sul loro
andamento e sui risultati.
26.3 - I documenti di bilancio sono firmati dal Presidente
Nazionale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
e sono accompagnati da una relazione della Giunta Esecutiva,
che illustri i criteri, i risultati della gestione.
26.4 - Altrettanta relazione di accompagnamento al bilancio
viene predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, a firma
del suo Presidente.
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TITOLO V°
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DISPOSIZIONI
GENERALI E NORME TRANSITORIE
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Art. 27 - Numero legale
Per numero legale s'intende, nelle Assemblee Ordinarie,
il 50% più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione;
in seconda convocazione il 50%, più uno, degli aventi diritto
al voto, presenti e per delega, risultanti dall'appello nominale.
Art. 28 - Maggioranza semplice e maggioranza qualificata
Per maggioranza semplice è intesa il 50% più uno degli aventi
diritto al voto, presenti e votanti, in seconda convocazione,
risultante dall'appello nominale.
Per maggioranza qualificata si intendono i tre quinti degli
aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda votazione,
risultante dall'appello nominale.
Art. 29 - Ineleggibilità e incompatibilità alle
cariche sociali
29.1 - Sono ineleggibili alle cariche sociali
coloro che sono espressamente previsti dalle apposite norme
statutarie, o che siano Soci morosi.
29.2 - Le cariche di Presidente di Assemblea e di componente
la Commissione di Verifica dei Poteri, sono incompatibili
per coloro che occupino, a qualsiasi livello, cariche sociali.
Art. 30 - Verbali delle riunioni e registri sociali
30.1 - Tutte le riunioni degli organismi sociali,
sia a livello regionale che a livello nazionale, debbono risultare
da verbali redatti dalla funzione espressa a mezzo delle norme
statutarie, o di regolamento.
30.2 - Tutti i verbali vengono esaminati nella seduta successiva
per la quale sono stati redatti e possono essere corretti,
e/o modificati, in caso di interventi che comprovino inesattezze
o dimenticanze.
30.3 - Tutti i registri dei verbali, anche sottoforma di modulo
continuo per stampanti, devono essere preventivamente timbrati,
numerati e firmati da apposite funzioni.
Art. 31 - Modificazioni dello Statuto, del Regolamento,
scioglimento
31.1 - La revisione, la modificazione del presente
Statuto, o del Regolamento, è deliberato dall'Assemblea Generale
Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con
il voto favorevole di almeno la metà dei Soci più uno.
31.2 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con
il voto favorevole dei due terzi dei Soci. In tal caso la
Giunta Esecutiva provvede alla liquidazione, assumendo il
titolo di Commissariato per la liquidazione, e l'eventuale
attivo sarà devoluto a enti, associazioni, che perseguono
gli stessi scopi dell'ADA o altre finalità altamente umanitarie.
Art. 32 - Coordinamento con le Leggi dello Stato
Per quanto non contemplato dal presente Statuto
e Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e ai
principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Prima Norma Transitoria
Nel caso di approvazione del presente Statuto Sociale, e Regolamento,
lo stesso andrà in vigore nell'anno 2002. Nel periodo di "vacatio",
tutte le attuali cariche sociali restano valide, sino al completamento
del quarto anno (31.12.2002).
Seconda Norma Transitoria
Indipendentemente dal periodo in cui tutte le cariche sociali
vengono rinnovate, la data di scadenza è intesa al 31 dicembre
dell'anno in cui cessa il mandato. Per eventuali periodi di
eccedenza, i vecchi organismi restano in carica sino alla
definizione dei nuovi organi e possono assolvere a compiti
di ordinaria amministrazione o che abbiano carattere istituzionale.
Terza Norma Transitoria
Il presente Statuto sostituisce integralmente, e a tutti gli
effetti, quello registrato per atto notorio dal Dott. Alessandro
Marini in data 20 febbraio 1978 di repertorio nr 50104/9204.
Il presente Statuto è stato redatto dalla Commissione
composta dai Soci:
ARABIA Francesco, DE SEPTIS Antonio Maria, DISANTO
Giandonato, MURA Bruno, PELLEGRINI Egidio e con la collaborazione
dei Soci ALZETTA Franco, CASTELFORTE Peter e SALMASI Renzo
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RELAZIONE
DI ACCOMPAGNAMENTO AL NUOVO STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO
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Nell'affrontare il lavoro di revisione
e di riproposizione dello Statuto Sociale e del Regolamento,
la Commissione di Studio per la riforma, in via preliminare,
ha definito alcuni punti di riferimento, che possono essere
così riassunti:
a) esame dei diversi documenti esistenti in Associazione
e relativi alle delibere del Consiglio Direttivo e alle Assemblee
dei Soci;
b) inventario delle attuali norme statutarie e della loro
inadeguatezza, in parte superate nei fatti;
c) esigenze di attualità, non disgiunte da carenze della normativa
vigente.
Inoltre, la Commissione di Studio, ha ritenuto doveroso avvalersi
della conoscenza diretta dei propri componenti e della loro
esperienza, maturata all'interno della classe dirigente dell'ADA.
In particolare, ha inteso recepire alcuni aspetti prevalenti,
il cui riscontro pratico, già di fatto è stato reso esecutivo
negli anni, dalle esigenze di operatività:
1) titolazione del Rappresentante Regionale, ora meglio conosciuto
come Presidente Regionale;
2) assetto organizzativo e legale del territorio;
3) ammissibilità dei Soci;
4) quote sociali.
Il confronto fra i Componenti della Commissione di Studio,
e quello successivo con i Consiglieri all'uopo delegati dal
Consiglio Direttivo, ha riconfermato l'esigenza di modificare
l'assetto generale dell'Associazione, di spostarlo verso un
decentramento che non sia di solo carattere amministrativo,
ma, soprattutto, di potenziamento dell'identità locale, per
il perseguimento ottimale degli scopi statutari.
Si è convenuto, pertanto, che una revisione parziale di alcuni
cardini normativi non avrebbe assolto in modo completo alle
istanze generali, e si è proceduto, quindi, ad attivare una
concatenazione logica e imprescindibile delle norme, sia sotto
l'aspetto dell'applicazione e della loro interpretazione,
sia sotto il profilo delle problematiche che i Soci hanno
posto in essere; per cui, si è resa necessaria un'attenta
reimpostazione dell'attuale Statuto e Regolamento.
A giudizio della Commissione di Studio, la riformulazione
del profilo organizzativo dei territori regionali ha dovuto
necessariamente tener conto dei correttivi tecnici di funzionamento,
e ha potenziato le garanzie istituzionali recependo, in tal
senso, i principi civilistici dello Stato.
E' di tutta evidenza, dunque, come delineandosi, nei singoli
territori, apprezzabili valenze patrimoniali e una maggiore
attività sociale e di rappresentatività, la Commissione di
Studio abbia dovuto delineare nuove norme che consentissero
maggiore visibilità al decentramento politico e funzionale
associativo.
In tal senso, l'istituzione della figura del Presidente Regionale,
con relativi poteri di firma e di rappresentanza, del Vice-Presidente,
del Tesoriere, del Segretario, del Revisore dei Conti, nonché
la definizione del Comitato Direttivo Regionale, è una conseguenza,
oltre che tecnica, di natura giuridica e politica, supportata,
fra l'altro, dall'attribuzione di poteri sull'ammissibilità
dei Soci, l'amministrazione locale, la confluenza nel costituendo
Consiglio delle Regioni, organismo centrale di raccordo generale
e di rappresentanza permanente delle volontà dei Soci.
E' stato, quindi, introdotto il principio dell'equa ripartizione
delle risorse come elemento propedeutico al potenziamento
delle attività sui territori e per il raggiungimento degli
scopi istituzionali.
In riferimento, poi, ad alcune situazioni perniciose, di
fatto esistenti, e in relazione alle istanze emerse nel corso
delle diverse sessioni assembleari, la Commissione di Studio
ha inserito la norma che consente l'aggregazione delle strutture
territoriali con pochi Soci ad altro territorio.
Inoltre, particolare attenzione è stata posta alle nuove
norme sull'elezione del Presidente Nazionale e della sua Giunta,
allo scopo, da una parte, di delineare un organismo snello
con proprietà decisionale, che assicuri il raggiungimento
degli obiettivi voluti dai Soci; dall'altra, realizzare una
reale volontà di tutti i componenti l'Associazione, con un
sistema elettorale di primo grado, attribuendo dunque una
diversa qualificazione al mandato presidenziale.
Tale concezione è scaturita dal convincimento che, oltre
al carattere di modernità della proposta, anche l'esame dei
dati storici delle Assemblee Elettive ha fatto registrare,
fra presenti e deleghe, un esiguo numero di partecipanti,
determinato sia dai costi di trasferimento, vitto e alloggio
che i Soci avrebbero dovuto sostenere, che hanno raggiunto
un considerevole "plafond", sia dai periodi di svolgimento
delle medesime che li vedono impegnati nel proprio lavoro.
Tutto questo salvaguardando in ogni caso la centralità dell'Assemblea
Generale, alla quale restano prerogative primarie decisionali
(l'approvazione del bilancio e delle linee politiche generali,
ad esempio) e la funzione precipua di consentire incontri
fra i singoli Soci e le loro famiglie in un momento annuale
di amicalità.
E, se da una parte, molto opportunamente è stato concepito
un organismo presidenziale autorevole e snello, dall'altra,
l'istituendo Consiglio delle Regioni, che raggruppa in sé
diversi poteri, compresi quelli di nominare gli organi di
controllo dell'Associazione (Revisori e Probiviri), a parere
della Commissione di Studio, l'impostazione conferisce al
sistema associativo ogni e qualsiasi garanzia e di proposizione
politica.
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