| |
|

|
|
Art. 1 - Il presente Regolamento Generale è parte integrante
dello Statuto dell'Associazione Direttori Albergo, fondata
a Milano nel 1956, che ha sede a Roma e durata illimitata.
|
|
DEL
CAMBIO DI SEDE
|
|
Art. 2 - Il Presidente Regionale che riceve motivata richiesta
dai Soci della propria zona, di cambio della Sede Legale,
nella prima riunione utile mette l'argomento all'ordine del
giorno. Entro trenta giorni dall'esito, egli fa pervenire
al Coordinatore del Consiglio Regionale, e al Presidente Nazionale
per conoscenza, copia del verbale di Assemblea con l'eventuale
proposta.
Art. 3 - Il Coordinatore del Consiglio Regionale inserisce
nell'ordine del giorno della prima riunione utile del proprio
organismo, che delibera secondo le modalità statutarie.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DELL'AMMISSIONE
DEI SOCI
|
|
Art. 4 - Il candidato all'ammissione all'Ada produce regolare
domanda su modello uniformato sul territorio nazionale a cura
della Segreteria Generale e lo consegna al Presidente Regionale,
allegando la documentazione che segue:
a) domanda su modello uniformato;
b) nr. due fotografie formato tessera;
c) dichiarazione di accettazione delle norma statutarie, e
di regolamento, in vigore all'atto della presentazione della
domanda;
d) assegno, non trasferibile, intestato all'Ada, dell'importo
equivalente alla quota sociale e alla tassa di ammissione;
e) certificazione attestante la sua qualifica professionale;
f) dichiarazione di responsabilità relativa all'autorizzazione
a trattare i dati personali.
Art. 5 - Il Comitato Direttivo Regionale, nella sua prima
riunione utile, delibera positivamente, o negativamente, e
trasmette gli atti alla Segreteria Generale.
Art. 6 - La Segreteria Generale, in caso di ammissione, provvede
ad inviare al Socio la tessera dell'Associazione, a firma
del Presidente Nazionale, il diploma di appartenenza, il materiale
illustrativo, e quanto altro sia utile e necessario.
Art. 7 - In caso negativo, la Segreteria Generale informa
l'interessato sull'esito, evidenziando la prevista facoltà
del candidato di produrre ricorso motivato al Collegio dei
Probiviri, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 7 bis - Il Collegio dei Probiviri, a sua volta, entro
trenta giorni dalla ricezione del ricorso, in caso negativo
riconferma al candidato la decisione; in caso diverso rimanderà
la pratica al Presidente Regionale con le proprie osservazioni
di merito, invitandolo al riesame della medesima.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DELLE CATEGORIE
DEI SOCI
|
|
Art. 8 - Sono Soci Effettivi, i direttori di albergo, e degli
esercizi assimilabili, che abbiano la responsabilità di conduzione
di uno, o più impianti alberghieri, o che esercitino le loro
funzioni presso le sedi di società, o che per motivi culturali
e professionali abbiano interesse a partecipare alla vita
dell'Associazione.
Art. 9 - Sono Soci Pensionati coloro che all'entrata in vigore
del presente Statuto, e Regolamento, siano andati in pensione,
e che non prestano attività lavorativa alcuna, o che al momento
del loro pensionamento facciano presente al loro Presidente
Regionale tale loro status.
Art. 10 - Sono Soci Benemeriti coloro che, su proposta dei
Comitati Direttivi Regionali o del Presidente Nazionale, la
Giunta Esecutiva riconosca il particolare merito di benemerenza
per l'attività svolta in favore dell'Associazione e del settore.
Art. 10 bis - I Soci Benemeriti che, all'entrata in vigore
del presente Statuto e Regolamento, rivestono tale qualifica,
restano inquadrati in tale categoria.
Art. 11 - Sono Soci Onorari coloro che su proposta dei Comitati
Direttivi Regionali o del Presidente Nazionale, la Giunta
Esecutiva riconosca il merito di aver contribuito sensibilmente
alla valorizzazione e al prestigio dell'Associazione, o del
settore; o che abbiano acquisito meriti particolari nel campo
scientifico, sociale, imprenditoriale. La nomina di Socio
Onorario deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei
Soci.
Art. 12 - Sono Soci Aspiranti coloro che, a giudizio dei Comitati
Direttivi Regionali, rivestono una funzione all'interno della
azienda alberghiera meritevole di attenzione e di sviluppo
in prospettiva.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DEI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
|
|
Art. 13 - Il Socio, o l'organismo istituzionale, che promuove
l'avvio di un procedimento disciplinare interno a carico di
un componente dell'Associazione, presenta esposto circostanziato,
e documentato, dei fatti, entro e non oltre sei mesi dall'accaduto.
L'istanza, a mezzo raccomandata a.r., è indirizzata al Presidente
Nazionale, presso la Sede Legale dell'Associazione.
Art. 14 - Il Presidente dell'ADA, per competenza, trasmette
la pratica al Presidente del Collegio dei Probiviri, e informa
la Giunta Esecutiva nella prima riunione utile.
Art. 15 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro
trenta giorni dalla ricezione della documentazione, avvia
una procedura preliminare e, ove ritenuto, può richiedere
al Socio presentatore dell'istanza, o all'organismo sociale
in tal senso, eventuale, ulteriore documentazione, assegnando
termini.
Art. 16 - A esaurimento dell'iter preliminare, entro i sette
giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri,
con apposito ordine del giorno, convoca i componenti dell'organismo
da lui presieduto (per correttezza procedurale la convocazione
va indirizzata sia ai titolari, sia ai supplenti).
Art. 17 - In tale riunione il Collegio dei Probiviri delibera,
a maggioranza, se:
a) adottare la procedura del Giurì D'onore;
b) contestare al Socio accusato gli addebiti mossi;
c) archiviare la pratica, motivando.
Art. 17 bis - Nel primo caso, il Collegio indica i tre componenti
il Giurì D'onore, e informa gli interessati di tale provvedimento,
precisando che le spese sono a carico degli interessati; e
fissa la data, il giorno e il luogo (presso la Sede Legale).
I Componenti il Giurì D'onore non possono risiedere nella
stessa regione dell'accusato, e dell'accusatore, né essere
parenti dei contendenti, né avere rapporti di lavoro, sia
in forma diretta sia indiretta.
Art. 17 tris - Nel secondo caso, il Presidente del Collegio,
invia al Socio accusato, a mezzo raccomandata a.r. circostanziata
contestazione dei fatti, concedendogli venti giorni di termine
a difesa, invitandolo a produrre giustificazioni scritte.
Art. 17 quater - Nel terzo caso, di archiviazione, il Presidente
del Collegio comunica al Presidente Nazionale la decisione
motivata del Collegio.
Art. 18 - A ricezione delle giustificazioni scritte da parte
del Socio accusato, nel caso in cui ricorra l'ipotesi dell'art.
17 tris, entro dieci giorni, il Presidente del Collegio convoca
tale organismo e adotta i provvedimenti, comunicandoli al
Presidente Nazionale, il quali li ratifica all'interessato.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DEL FUNZIONAMENTO
DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
|
|
Art. 19 - Il Presidente Nazionale dell'ADA apre i lavori
dell'Assemblea nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito
dalla convocazione, regolarmente inviata a tutti i Soci, e
legge l'ordine del giorno stabilito.
Art. 20 - Esaurita tale formalità, il Presidente dell'ADA
chiede all'Assemblea di esprimere le proprie preferenze per
la carica di Presidente dell'Assemblea.
Art. 21 - In caso di più nomi, il Presidente dell'ADA mette
ai voti le proposte e risulta eletto colui che riporta più
voti. A parità di voti risulta eletto il Socio con più anzianità
nell'Associazione.
Art. 22 - Il presidente dell'Assemblea, quindi, nomina il
Segretario della medesima e chiede ai Soci di esprimere preferenze
per la nomina degli scrutinatori.
Nel caso il numero indicato sia quello previsto dallo Statuto,
il Presidente dell'Assemblea considera eletti i designati,
diversamente propone la votazione, per alzata di mano, e vengono
eletti coloro che riportano più voti.
Art. 23 - Il Presidente dell'Assemblea, quindi, insedia gli
scrutinatori che, assumendo, la veste di Commissione di Verifica
dei Poteri, procede all'appello nominale dei Soci aventi diritto
al voto, consegnando eventualmente i cartoncini per la votazione
per alzata di mano e le schede per l'eventuale voto a scrutino
segreto, ove tale modalità sia stata già prevista dagli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Art. 24 - La Commissione di Verifica dei Poteri, quindi, comunica
al Presidente dell'Assemblea il numero degli aventi diritto,
dei Soci presenti o per delega, e definisce il "quorum" previsto
dalle norme statutarie, per la prima e la seconda convocazione,
e redige i propri verbali che vengono firmati dal Presidente
dell'Assemblea e dagli stessi componenti la Commissione.
Art. 25 - Il Presidente dell'Assemblea dispone l'apertura
dei lavori in prima o in seconda convocazione.
Art. 26 - Nel caso di seconda convocazione, la Commissione
di Verifica dei Poteri ripete l'appello nominale, al fine
di stabilire il numero legale.
Art. 27 - Il Presidente dell'Assemblea, quindi, apre i lavori
e, secondo l'ordine del giorno, invita i relatori a parlare.
Art. 28 - Esauriti gli interventi istituzionali, il Presidente
dell'Assemblea invita i Soci ad iscriversi a parlare, concedendo
la parola in ordine di richiesta.
Art. 29 - Ogni intervento non può superare i cinque minuti.
Per fatto personale, il Presidente dell'Assemblea può concedere
al richiedente dieci minuti di intervento.
Art. 30 - Sullo stesso argomento non può essere concessa la
parola due volte, tranne nei casi in cui venga formulata motivata
richiesta "per fatto personale", intendendo per ciò quando
il richiedente sia stato chiamato in causa espressamente da
interventi successivi al suo.
Art. 31 - Durante i lavori assembleari, ogni avente diritto,
con intervento motivato, può richiedere al Presidente dell'Assemblea
una mozione d'ordine o l'inversione dell'ordine degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Art. 31 bis - Il Presidente dell'Assemblea ne valuta l'ammissibilità
e la sottopone in votazione all'Assemblea con voto palese
e secondo le modalità previste.
Art. 31 tris - La mozione d'ordine è ammissibile se la richiesta
è pertinente all'argomento in corso di discussione o se la
richiesta di inversione dell'ordine del giorno, a parere del
Presidente dell'Assemblea, è conducente alla proficuità e
all'importanza dei lavori.
Art. 31 quater - In caso di votazione favorevole, il Presidente
dell'Assemblea dispone di conseguenza.
Art. 32 - Ogni Socio presente o per delega, o più Soci presenti
o per delega, fra le varie ed eventuali o sull'argomento posto
all'ordine del giorno, possono presentare regolari mozioni,
che il Presidente dell'Assemblea mette in votazione, a seconda
dei casi: se si riferisce ad argomento posto all'ordine del
giorno, la mozione viene messa in votazione prima di quella
conclusiva; se non è pertinente con l'ordine del giorno, la
mozione viene votata fra le varie e le eventuali.
Art. 33 - Ogni componente dell'Assemblea ha la facoltà di
chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale.
In tale caso, il Presidente dell'Assemblea dispone che la
Commissione Verifica dei Poteri proceda ad appello nominale
e determini il numero dei presenti e per delega.
Art. 34 - Qualora dall'appello nominale risulti un numero
inferiore del cinquanta per cento più uno dei Soci presenti
o per delega, di cui all'appello nominale in seconda convocazione,
il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusi i lavori.
Art. 35 - Esaurite le relazioni ufficiali, gli interventi
da parte dei Soci, il Presidente dell'Assemblea concede la
parola al Presidente Nazionale dell'A.D.A, che ne ha facoltà
istituzionale, per eventuale diritto di replica.
Art. 36 - Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione,
quindi, secondo le modalità previste dall'ordine del giorno
e dal regolamento, le diverse relazioni e le eventuali mozioni.
Art. 37 - Il voto palese di assenso viene esercitato dal Socio
presente, o per delega, alzando l'eventuale cartoncino verde
ricevuto dalla Commissione di Verifica dei Poteri. Il voto
contrario viene manifestato con le stesse modalità, ma con
un cartoncino rosso. Il voto di astensione, sempre con le
stesse modalità, con il cartoncino giallo. A giudizio e su
richiesta dell'Assemblea dei Soci, per i casi consentiti,
il Presidente dell'Assemblea può disporre la votazione per
alzata di mano.
Art. 38 - Il voto segreto, specificamente previsto dalle norme
statutarie, o nei casi in cui l'Assemblea a maggioranza decida
in tale senso, viene espresso a mezzo di apposita scheda elettorale
firmata dalla Commissione Verifica dei Poteri, nel seggio
elettorale all'uopo predisposto.
Art. 38 bis - In tal caso la Commissione Elettorale, dopo
lo scrutinio, redige regolare verbale con gli esiti.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DELLE VOTAZIONI
A MEZZO REFERENDUM
|
|
Art. 39 - Per quanto concerne il voto a mezzo referendum
la Segreteria Generale predispone una scheda elettorale, indicando
a mezzo apposita dicitura a stampa l'argomento per cui si
è chiamati a deliberare.
Art. 40 - La scheda, appositamente delineata dalla Segreteria
Generale, è composta da due parti staccabili fra loro: la
prima, che è quella da inviare al Socio, deve essere timbrata
e firmata dalla Segreteria Generale e da due Componenti la
CEN (Commissione Elettorale Nazionale), in soluzione di continuità,
e deve contenere esclusivamente l'argomento per cui viene
richiesto il voto: in caso di elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali conterrà, separatamente, le liste con apposito
riquadro per il voto che sarà contrassegnato dalla X; in caso
di altro argomento, l'espressione elettorale NO o SI, a fianco
della dicitura che definisce l'oggetto del voto; la seconda,
staccabile e numerata progressivamente, che funge da tagliando
di controllo, nella quale vengono inseriti i dati dell'elettore
e archiviata in apposito registro, lo spazio per la firma
dei due componenti la CEN e del Segretario/a Generale.
Art. 41 - La busta per il voto a mezzo referendum, da inviare
al Socio a mezzo raccomandata, in caso di elezioni a cariche
sociali, contiene:
a) gli elenchi dei candidati, con liste separate e riproducenti
l'indicazione del "candidato Presidente" che costituisce il
titolo distintivo della lista;
b) i curricula vitae dei candidati relativi all'attività professionale
svolta, alle cariche sociali già ricoperte, all'attività svolta
nella società civile, eventuali riconoscimenti;
c) scheda elettorale per il voto, con le indicazioni delle
diverse liste contrassegnate dal nome e cognome del candidato
a Presidente e uno spazio idoneo a barrarlo per l'indicazione
del voto;
d) una prima busta con la dicitura "contiene espressione di
voto", nella quale l'elettore, dopo aver votato, inserisce
la scheda elettorale, e la invia senza apporre il mittente,
con altra busta all'uopo predisposta dalla Segreteria Generale;
e) una seconda busta, di dimensioni più grandi della prima,
con impresso a mezzo stampa l'esatto indirizzo del seggio
elettorale, in cui l'elettore inserisce la prima busta, di
cui al punto precedente, dopo aver votato;
f) copia del Regolamento, nella parte di pertinenza, elettorale
e dello Statuto;
g) lettera di convocazione elettorale a mezzo referendum,
a firma del Presidente Nazionale, con la quale vengono sintetizzate
le modalità di voto, i tempi e le scadenze ultime per la ricezione
del voto.
Art. 41 bis - In caso di voto a mezzo referendum per argomenti
che non siano le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali,
si intendono le stesse norme esposte nell'art. 41 del regolamento,
dalla lettera a) alla lettera g), con la sola eccezione che
il voto può essere segreto o palese. Tale aspetto procedurale,
secondo l'argomento e le norme statutarie, è deliberato dalla
Giunta Esecutiva.
Art. 41 tris - Le Assemblee Regionali dei Soci, in occasione
delle loro riunioni, e per qualsiasi riferimento, si uniformano
ai Regolamenti Nazionali dell'Associazione.
Art. 42 - In occasione dello svolgimento elettorale, almeno
120 giorni prima delle scadenze, e comunque non oltre il 30
giugno dell'anno di riferimento, la Giunta Esecutiva dell'Associazione,
in apposita riunione, tramite la Segreteria Generale dispone
l'informazione, per le vie brevi, a tutti i Soci, in ordine
alle norme statutarie e di regolamento relative alle elezioni.
Art. 43 - Contestualmente i Presidenti Regionali sono avvisati
a mezzo raccomandata a.r., con l'invio dell'identico materiale
inviato ai Soci.
Art. 44 - Entro, e non oltre, il 31 ottobre dello stesso anno,
i Presidenti Regionali convocano le Assemblee Regionali per
esaminare ogni aspetto elettorale e, in tale circostanza,
designano eventuali candidati alle cariche di Revisori dei
Conti e di Probiviri.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DEL CONSIGLIO
DELLE REGIONI
|
|
Art. 45 - Il nuovo Consiglio delle Regioni, nel periodo 15
dicembre-15 gennaio degli anni di riferimento al rinnovo delle
cariche sociali, su convocazione del Presidente uscente dell'ADA,
presso la Sede Legale della Associazione, provvede al proprio
insediamento; elegge, al suo interno, a scrutinio segreto,
un suo coordinatore, un vice-coordinatore e un segretario.
Art. 46 - Nell'occasione, il Presidente dell'ADA uscente,
invita a designare due scrutinatori, i quali provvedono a
distribuire le schede elettorali, preventivamente predisposte
dalla Segreteria Generale, a scrutinarle e a redigere il verbale,
che viene firmato e controfirmato dal Presidente dell'A.D.A.
Art. 47 - Nella fase preliminare della riunione, le funzioni
di Segretario sono svolte dalla Segreteria Generale dell'A.D.A..
Art. 48 - Il Presidente uscente dell'ADA, quindi, proclama
gli eletti e l'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio delle
Regioni.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE
|
|
Art. 49 - Contestualmente al proprio insediamento, il Consiglio
delle regioni (CDR) nomina, al proprio interno, numero sei
membri che, aggiunti al Coordinatore di tale organismo, costituiscono
la Commissione Elettorale Nazionale (CEN).
Art. 50 - Per tale nomina, il CDR, elegge i componenti della
CEN secondo la seguente ripartizione territoriale:
nr. due membri per l'Italia Settentrionale;
nr. due membri per l'Italia Centrale;
nr. due membri per l'Italia Meridionale e Insulare.
Art. 51 - L'elezione avviene a scrutinio segreto, utilizzando
gli stessi scrutinatori di cui all'elezione del coordinatore
delle regioni.
Art. 52 - Ogni elettore esprime, in apposita scheda predisposta
dalla Segreteria Generale, da uno a un massimo di sei voti,
per quanti sono i seggi disponibili.
Art. 53 - A parità di voti, è eletto il candidato più anziano
di Associazione.
Art. 54 - Il verbale elettorale è redatto dal Segretario del
Consiglio, il quale è ineleggibile a tale carica.
Art. 55 - La Commissione elettorale nazionale (CEN) si riunisce,
su apposita convocazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora,
definiti dal Coordinatore del CDR, ovvero nel seggio elettorale
predefinito.
Art. 56 - In generale, la CEN, esamina l'elenco dei Soci aventi
diritto al voto e definisce i "quorum"; procede, anche in
presenza di un notaio, allo spoglio delle schede elettorali
secondo i criteri definiti dallo Statuto; esamina la documentazione
relativa alla presentazione delle liste e ne dichiara l'ammissibilità
o l'inammissibilità; definisce i risultati elettorali e ne
dà comunicazione alla Segreteria Generale; proclama gli eletti
alle cariche nazionali, di cui al voto referendario.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DELLE
CANDIDATURE REGIONALI
|
|
Art. 57 - Almeno TRE giorni prima dalla data fissata per
il rinnovo delle cariche sociali regionali, i Soci che abbiano
diritto di elettorato attivo e passivo, che intendono candidarsi,
devono far pervenire al Presidente Regionale uscente (in fase
di transizione, al Rappresentante Regionale), in busta chiusa,
la propria istanza. La carica per la quale si candida, i dati
completi anagrafici del candidato, il domicilio eletto per
qualsiasi corrispondenza a tal riguardo.
Art. 57 bis - Il Presidente Regionale provvede a registrare
cronologicamente l'arrivo delle buste, apponendo sulle buste
chiuse, con la documentazione la data di arrivo, il numero
progressivo di ricezione, e redige il verbale, consegnando
la documentazione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora
predefiniti, alla Commissione Elettorale Regionale (scrutinatori)
appena eletta e insediata; la quale, in presenza del Presidente
dell'Assemblea, provvede ad aprire le buste-candidature, a
redigere le liste dei candidati e ad affiggerle nella sala
dove si svolge l'assemblea.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DELLE
CANDIDATURE NAZIONALI
|
|
Art. 58 - Il Socio che si candida alla elezione di Presidente
Nazionale, cui le modalità referendarie, nel periodo intercorrente
fra il 1° dicembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento,
inoltra alla Segreteria Generale, a mezzo raccomandata a.r.,
istanza di candidatura, e quelle dei Componenti della sua
Giunta di Governo, di cui al successivo art. 58 bis del regolamento.
Art. 58 bis - Le istanze di candidatura devono esplicitare
i dati anagrafici degli interessati, i domicili che si eleggono
in tale circostanza, le cariche per le quali vengono richieste
le candidature, e devono contenere le dichiarazioni di accettazione
di cariche, i curricula-vitae professionali e associativi,
eventuali altre notizie che i candidati intendono fornire
agli elettori.
Art. 58 tris - Le istanze, e le relative documentazioni, vengono
sigillate in una busta chiusa che evidenzi, nella parte anteriore,
la seguente dicitura: "Candidato alla Presidenza e lista del
sig._______________(cognome e nome del candidato a presidente)".
La busta, sigillata, viene inserita in una seconda busta-contenitore
e spedita, a mezzo raccomandata a.r., alla Segreteria Generale
dell'Associazione, e deve contenere, oltre che all'indirizzo
del destinatario, quello del candidato alla presidenza.
Art. 58 quater - La Segreteria Generale, che riceve le buste,
provvede ad aprirle, ad apporre sulle buste sigillate, la
data di arrivo, a numerarle progressivamente (tale numerazione
definisce l'ordine nella scheda elettorale), a redigere verbale
definitivo che, unitamente alle buste chiuse, consegna alla
Commissione Elettorale Nazionale (CEN).
Art. 59 - Nel periodo previsto dalle modalità regolamentari,
le regioni designano i propri, eventuali candidati, con un
massimo di due per ogni regione, alle cariche di Revisori
dei Conti e di Componenti al Collegio dei Probiviri.
Art. 59 bis - Entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente
Regionale in carica (il Rappresentante Regionale in periodo
di transizione), comunica alla Segreteria Generale i nominativi
degli eventuali candidati alle cariche di Revisori, Probiviri,
allegando copia del verbale regionale in tal senso.
Art. 59 tris - La Segreteria Generale, secondo le modalità
previste, nel giorno, nell'ora, nel luogo predefinito per
l'insediamento del Consiglio delle Regioni, consegna al neo-eletto
coordinatore l'intera documentazione per l'elezione dei componenti
dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Art. 59 quarter - Il Coordinatore del Consiglio delle Regioni,
seduta stante, dispone, secondo le modalità di cui al successivo
art. 60 del Regolamento, l'elezione di tali organismi.
Art. 60 - Il Consiglio delle Regioni, su richiesta del suo
coordinatore, conferma, in veste di Commissione Elettorale,
gli scrutinatori che sino a quel momento hanno adempiuto a
tale incombenze, con i quali esamina i verbali di candidatura
e ne dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità per gravi
difetti sostanziali.
Art. 60 bis - La Commissione elettorale predispone il seggio
e distribuisce le schede elettorali, predefinite dalla Segreteria
Generale, e dopo la votazione procede allo spoglio delle stesse
e redige regolare verbale, proclamando gli eletti.
Art. 60 tris - Ogni elettore può esprimere da uno a cinque
voti, sia per il Collegio dei Revisori, sia per il Collegio
dei Probiviri. Risultano eletti, come componenti effettivi,
i primi tre candidati che ricevono maggiori voti; come supplenti,
il quarto e quinto eletto. A parità di voti, viene designato
il candidato più anziano di Associazione. I restanti candidati,
che abbiano ricevuto voti, costituiscono la lista dalla quale
attingere in caso di dimissioni di uno o più componenti, di
tali organismi.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DEL RINNOVO
DELLE CARICHE REGIONALI
|
|
Art. 61 - Nel periodo dal 1° dicembre al 15 dicembre dell'anno
di riferimento alla scadenza delle cariche sociali, nel luogo,
nel giorno e nell'ora, di cui regolare convocazione da parte
del Presidente Regionale, si costituiscono le Assemblee Generali
dei Soci delle Regioni, o dei territori definiti dalle delibere
di cui alle modalità statutarie.
Art. 62 - In prima convocazione e, ove occorra, in seconda
convocazione, il Presidente Regionale uscente (il Rappresentante
Regionale in regime di transizione) dichiara l'apertura dei
lavori e invita l'Assemblea a designare il proprio Presidente,
due scrutinatori, che assumono la veste di commissione elettorale,
e un segretario di seduta.
Art. 62 bis - Il Presidente dell'Assemblea dopo aver letto
le norme statutarie e il regolamento, dispone l'apertura delle
buste delle candidature, e unitamente ai due scrutinatori,
dichiara l'ammissibilità, o l'inammissibilità per gravi errori
sostanziali, dei candidati, predisponendo le liste, per le
rispettive cariche, da esporre nella sala.
Art. 63 - Risultano eletti, nelle rispettive cariche, i candidati
che riportano maggior numero di voti. A parità di voti, è
eletto il Socio con maggiore anzianità di Associazione.
Art. 64 - Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti,
redige con la commissione elettorale regolare verbale e dispone
affinché il Presidente neo-eletto, entro le 48 ore successive,
con adeguato mezzo postale celere, provveda alla trasmissione
dell'intera documentazione alla Segreteria Generale.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
DEI
CANDIDATI A CARICHE NAZIONALI
|
|
Art. 65 - Entro, e non oltre, il 15 gennaio dell'anno di riferimento alle elezioni, a mezzo referendum, del Presidente
Nazionale, e della sua Giunta di Governo, contestualmente
all'insediamento della CEN (Commissione Elettorale Nazionale),
quest'ultima, in presenza del Segretario Generale (segreteria)
procede alla apertura delle buste dei candidati, ne dichiara
l'ammissibilità, o la inammissibilità, per gravi difformità
sostanziali, e redige regolare verbale, disponendo che il
candidato escluso venga tempestivamente informato dalla Segreteria
Generale.
Art. 66 - La Segreteria Generale, entro, e non oltre, il 15
febbraio, a mezzo raccomandata, nello stesso giorno, provvede
all'invio ai Soci, all'ultimo domicilio segnalato in Associazione,
la documentazione di cui alle modalità statutarie e di regolamento
e redige verbale di avvenuta spedizione.
Art. 67 - In caso di ballottaggio, la Segreteria Generale,
nei tempi previsti, a firma della Commissione Elettorale Nazionale,
provvede ad inviare, a mezzo di posta prioritaria, a tutti
i Soci, comunicazione sull'esito delle votazioni e l'invito
a utilizzare la seconda parte della scheda, prevista per il
voto di ballottaggio, indicando i nominativi dei due candidati
rimasti in lizza. In caso di parità, con le stesse modalità,
entro trenta giorni, si procede a nuove votazioni.
Art. 67 bis - Analogamente, e indipendentemente dalla spedizione
nella loro qualità di Soci, la Segreteria Generale provvede
a inviare, a mezzo corriere, e comunque con il sistema più
veloce, regolare comunicazione ai Presidenti Regionali, affinché
gli stessi informino tempestivamente i Soci della zona.
Art. 68 - Esaurito l'iter elettorale, e dopo l'esito del voto
definitivo, con propria comunicazione ai Soci, a mezzo posta
ordinaria, la Segreteria Generale informa i Soci sui risultati
finali.
|
| |
|
Torna al menù
|
|
 |
|
|